giovedì 1 dicembre 2016

Sentenza manipolazione Euribor : effetti restitutori per famiglie, imprese ed enti

Sentenza manipolazione Euribor : effetti restitutori per famiglie, imprese ed enti locali italiani
Dott. A. Govoni, CTU Trib. Cremona


La recente pubblicazione della Sentenza del caso (cartello bancario)  n. AT 39914  emessa il  4 dicembre 2013 dalla Commissione Europea,   in allegato e di cui al  link 
offre il diritto al risarcimento a famiglie, imprese  ed enti locali italiani che  tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione dell’Euribor, avevano in essere  rapporti di prestito  a tasso variabile ossia aventi  come parametro di riferimento il  tasso EURIBOR .
 La Sentenza pertanto riguarda  il 100% dei contratti di mutuo  ipotecario e fondiario a tasso variabile, ma   riguarda anche  il 100% dei contratti derivati sul tasso (interest rate swap= IRS) ,  il 100% dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di fido per sconto anticipi  fatture e per sconto sbf ,  il 100% dei contratti di leasing immobiliare e strumentale, il 100% dei contratti di prestito con cessione del quinto ed il 100%  dei contratti di prestito personale, in quanto essi sono  atti  il cui tasso di riferimento  è nel 100% dei casi l’Euribor  ,   stipulati  con banche commerciali,  sia italiane (Unicredit, Intesa, Carisbo, Carige , BNL, MPS, Banca Popolare,UBI, BPM …) che estere operanti in Italia ( Deutsche Bank , Barclays ,  Nomura, Morgan Stanley, Dexia Crediop,..) da famiglie , imprese ed enti locali italiani,  anche antecedentemente al 2005 .

 Famiglie , imprese ed enti locali italiani possono in sostanza ora ottenere il risarcimento integrale di tutti gli interessi e flussi negativi su derivati  che si sono visti addebitare  sul proprio  conto corrente relativamente a tali contratti nel periodo che va dal  2005 al 2008 . 
La Sentenza,   essendo stata emessa  dalla Commissione Europea,  ha potere  vincolante sul  Giudice competente nazionale ,  che pertanto è chiamato ad uniformarsi, diversamente sanzionabile  a seguito di apposita istanza al Presidente del Tribunale competente, al Consiglio/organismo della Magistratura nazionale o alla Corte di Giustizia UE, cha ha, quest’ultima, potere di imposizione. 


Dal momento che però le banche commerciali italiane quotate in borsa sono oggi praticamente sul lastrico e dal momento  che è risultato dall’elenco dei delegati e deleganti allegati ai Verbali di Approvazione del bilancio di ognuna,  che le maggiori banche commerciali italiane quotate in borsa  (Unicredit, Intesa, Carisbo, Carige , BNL, MPS, Banca Popolare,UBI, BPM …) sono ormai divenute di proprietà di una decina di hedge fund speculatori stranieri  per oltre il 90%  del capitale,  è richiedibile che il Magistrato italiano condanni  a pagare direttamente questa decina di hedge fund stessi ,  essendo essi ora noti (le caucasiche società hedge fund  Vanguard , State Street , Black Rock , Black Stone, Fidelity ,  Jp Morgan Trust, Northern Trust , BNP Paribas Trust .. ) in luogo della banca,  in  via solidale e  non secondaria . 

Il risarcimento ottenibile da famiglie , imprese ed enti locali italiani e che quindi dovrebbe essere pagato in via solidale e non secondaria dalla detta decina di  hedge fund azionisti delle banche commerciali italiane quotate in borsa  è pari a circa, considerati crediti alla clientela concessi dal sistema bancario italiano di complessivamente circa 1700 miliardi di euro ed un tasso di interesse per difetto  del 5%  praticato  su detti contratti (per difetto in quanto il tasso nominale p.e. praticato sulle aperture di credito in conto corrente  si è aggirato, nel periodo 2005-2008,  intorno al TEGM , tra il 9% ed il 10%; sui prestiti personali addirittura intorno al 15%) , pari a circa 85 miliardi di euro per anno dal 2005 al 2008 per un totale diritto restitutorio ottenibile da famiglie, imprese ed enti locali italiani di 340 miliardi di euro. 

Una ripetizione  di 340 miliardi di euro costituirebbe un bella ventata  di liquidità per famiglie, imprese ed enti locali italiani ora stremati ed oberati di debiti  e  che non graverebbe sulla banche italiane,  ma direttamente sugli  hedge fund azionisti delle banche italiane , occultati nelle stesse  da interposte persone fisiche in realtà studi legali e relativi avvocati delegati * che rappresentano al voto detta decina di  hedge fund stranieri per definizione speculatori    in quanto unici fondi al mondo autorizzati ad effettuare vendite allo scoperto (=vendite senza possedere le azioni  ma prendendole in prestito da altre  banche complici o da ignari piccoli risparmiatori attirati nella trappola attraverso piattaforme di trading on line ad essi hedge fund riconducibili,)   

Il Consiglio Superiore della Magistratura impartendo ai  Giudici competenti  di seguire questa  linea guida ossia di imputare il risarcimento non alla banca italiana, ma direttamente ai suoi azionisti occultati da interposte persone fisiche in realtà studi legali * che rappresentano al voto detti hedge fund ossia impartendo che  il risarcimento sia imputato  direttamente a  Vanguard , State Street , Black Rock , Black Stone, Fidelity ,  Jp Morgan Trust, Northern Trust , BNP Paribas Trust,..,  fornirebbe liquidità insperata a famiglie, imprese ed enti locali italiani da tempo in obiettiva situazione di  difficoltà economica- finanziaria. 

I sopracitati hedge fund risultano essere proprietari,  sempre con la stessa tecnica (interposte persone fisiche in realtà delegati studi legali) anche delle banche commerciali straniere (Barclays, Deutsche Bank , Societè generale , The Royal Bank of Scotland ) condannate dalla Commissione Europea per la sopracitata  manipolazione dell’Euribor .

Tali contratti  di prestito ancorati all’Euribor sono dunque  nulli per indeterminatezza relativa al tasso manipolato (ex  art. 1284 c.c.) e per contrarietà, dell’oggetto del contratto,  all’ordine pubblico ed economico (combinato disposto artt. 1418 2° co. e artt.1346 c.c.). 
Alla banca va restituito  il solo  capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.

 Nel caso di aperture di credito e fidi anticipi,  la Sentenza della Commissione Europea determina  contratti senza interessi trimestrali.

Il fatto che i prestiti inoltre siano  fondati  su un tasso di riferimento (Euribor) stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario,  -oggi in realtà controllato da hedge fund stranieri , finchè lo sarà e non si ritorni invece anche in Italia alla situazione ante 1992 quando il patrimonio bancario italiano  era per il 78% pubblico , dell’IRI, -   e dunque, ad una delle parti del contratto,  provoca la  conseguente nullità del negozio derivante dalla violazione dell’art.  2, lettera a), e dell’art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorrenza e del marcato - ANTITRUST” - stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza). 

Nel grafico a torta di Unicredit , Intesa , Carige, Bnl, MPS, dove sembrerebbe che p.e. il 5% sia di Black Rock, il 5 % p.e. di Fintech o di un fondo libico, il 5% p.e. di Axa 
e per il restante 85% vi è scritto “mercato”,  pensando che sia detenuto da milioni di risparmiatori sparsi per il mondo , invece risulterebbe  detenuto per l’82% mediamente ( attraverso interposte persone fisiche in realtà studi legali) , da una decina di hedge fund  in apparenza anche anglo-americani ma in realtà di origine caucasica. Anche Jp Morgan Trust sembrerebbe controllata da hedge fund di origine caucasica.  

Fondamentale,  pertanto,  l’acquisizione dell’elenco dei delegati e dei deleganti di ogni  banca quotata  italiana  al fine dell’accertamento del fatto che gli ipotizzati reati siano attribuibili a soggetti esteri, un concentrazione della proprietà delle banche italiane quotate in borsa in pochissimi soggetti esteri speculatori  che hanno impartito dal 1992 ed impartiscono direttive a Presidenti  ed Amministratori delegati della banche commerciali italiane ed indirettamente al Governatore di BANKITALIA Spa, di cui dette banche commerciali italiane sono azioniste, finanche quindi impartendo a  quest’ultimo inconsapevole Governatore di Bankitalia Spa di variare di Suo pugno il tasso ufficiale di sconto (TUS poi dal 1998 chiamato TUR) sempre al ribasso (portandolo dal 15% di settembre 1992 allo 0,05% di oggi, Dicembre 2016) ,  a partire dalla L. 82 del 7 Febbraio che appunto gli ha conferito il potere esclusivo di variare il tasso di Suo pugno, così determinando una perdita già certa alla stipula sui centinaia di miliardi di euro di derivati sul tasso,- piazzati dal 1992 al Tesoro italiano ,a 100 mila tra  imprese  pubbliche e private italiane ed dal 2001 a 900 enti locali italiani , -riportanti la clausola killer banca vince se tasso cala.

 Nessun strano algoritmo sui derivati,  ma un meccanismo di cui ci accorse nel 2014,  dopo aver esaminato centinaia di derivati sul tasso ed aver constato che contenevano tutti nelle rimodulazioni la clausola killer banca vince se tasso cala, per cui fu logica la conclusione che per forza doveva esserci qualcuno , e non la domanda-offerta del mercato,  che di suo pugno variava il tasso . Scorrendo tutti i decreti legge , leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali emessi dal MEF e dal Tesoro dal 1990 al 1994,  furono  trovate,  tra le centinaia di pagine della Legge n. 82 del 7 Febbraio 1992, le tre righe dicasi tre righe,  con cui il Tesoro conferiva al Governatore della appena divenuta Bankitalia spa, il potere esclusivo di variare il tasso di suo pugno. I Governatori di Bankitalia spa sono stati  pertanto obiettivamente inconsapevoli del danno che stavano commettendo al Tesoro dello Stato italiano , agli enti locali ed alle imprese pubbliche e private italiane  che  dal 1992 hanno sottoscritto contratti derivati sul tasso con clausola banca vince se tasso cala. Trattasi pertanto  anche nel caso dei derivati sul tasso piazzati in Italia dal 1992  di ipotizzati reati commessi interamente  da soggetti esteri , per la precisione da 21 banche d’affari che hanno piazzato i derivati in Italia dal 1992 e che guarda caso risultano controllate sempre dalla stessa decina di hedge fund speculatori sopra nominati . 

Hedge fund speculatori che entrando ed uscendo dalle principali banche commerciali italiane,  hanno fatto progressivamente crollare , con continue  vendite allo scoperto, la loro quotazione in borsa , verso l’azzeramento della stessa (oggi le banche italiane sono quotate tutte meno di due euro) potendole  portare finanche al fallimento ,  in grave danno oltre che di decine di migliaia di  dipendenti bancari che perdono il posto, anche  in grave danno  di milioni di risparmiatori italiani , spesso famiglie italiane o imprese italiane  costrette a sottoscrivere azioni o obbligazioni (poi quest’ultime convertibili in azioni con la regola del bail-in ) della banca,  pur di ottenere  un prestito .  

Negli Stati dove,  come in Italia dal 1992 è stata abolita la separazione tra banche di prestito e banche speculative , le banche commerciali hanno in automatico iniziato a creare, dal 1992, oltre ai fidi auto liquidanti,  anche l’importo dei mutui ipotecari con un clic elettronico , generando un sotto-sistema finanziario essendo gli stessi  mutuatari che,  purtroppo pagando le quote capitali via via delle rate del proprio mutuo  (quote capitali la cui esistenza è stata dal 1992 contabilmente elusa nel bilancio di alcune banche commerciali italiane) inconsapevolmente alimentano questo sotto-sistema di  hedge fund speculatori e banche d’affari che ha preso,  ad ogni settennale programmato con vendite allo scoperto,  crollo della borsa di Milano (1994 ,2001 , 2008, 2016),   sempre più forza in Italia. 

Ad ogni  crollo della borsa di Milano,  dal 1994, circa cinque milioni di Italiani  hanno visto quasi azzerare i loro risparmi investiti in azioni di banche italiane o in azioni di altre società italiane quotate , ciò provocando un impoverimento progressivo dello  nazione . risparmio confluito nelle casse di detti hedge fund stranieri, risparmio che sarebbe stato invece necessario per lo sviluppo dell’economia nazionale.

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